COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 08/2/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MAGLIANESE CALCIO avverso decisioni merito gara Atletico Monturano – Maglianese, del 3.12.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 79 del 12.1.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 08/2/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MAGLIANESE CALCIO avverso decisioni merito gara Atletico Monturano – Maglianese, del 3.12.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 79 del 12.1.2006. Il 3 dicembre 2005 veniva disputato l’incontro del Campionato Regionale di Seconda Categoria, Atletico Monturano – Maglianese, gara che si concludeva con il risultato di 3 a 1. L’A.S.D. Maglianese Calcio inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche e, sull’assunto dell’irregolarità dello svolgimento dell’incontro per carenza delle condizioni minime di visibilità, ne chiedeva l’aggiudicazione a proprio favore ovvero, in subordine, la ripetizione. L’adito Giudice Sportivo, ritenutane l’infondatezza, respingeva il gravame, disponendo l’omologazione dell’incontro con il risultato conseguito sul campo. Avverso la predetta delibera l’A.S.D. Maglianese Calcio ha inoltrato rituale reclamo riproponendo in questa sede le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo nelle richieste ivi formulate. In particolare la reclamante asseriva che, dopo l’interruzione, ascrivibile esclusivamente alla condotta violenta di alcuni giocatori avversari nei confronti del proprio massaggiatore, la gara venne ripresa in condizioni di insufficiente visibilità, essendo funzionanti soltanto due fari sugli otto di ogni traliccio. Faceva rilevare come lo stesso Direttore di gara, nel proprio supplemento di referto, riferisse che, nonostante il suo invito a potenziare l’illuminazione, nulla cambiava fino al termine dell’incontro. Ulteriori interrogativi la reclamante formulava in merito all’omologazione dell’impianto di illuminazione utilizzato. Alla richiesta audizione la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che, alla ripresa del gioco, dopo un’interruzione di circa quindici minuti, le condizioni di visibilità erano, a suo giudizio, anche se non ottimali, sufficienti per la regolare prosecuzione della gara, essendo visibile ogni parte del terreno di gioco. Riferiva altresì che nessun calciatore si lamentò per questo. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro e la Società reclamante, ritiene che il gravame non possa essere accolto. Dell’asserita insufficiente visibilità non vi è alcuna traccia negli atti ufficiali e le dichiarazioni rese dall’Arbitro alla Commissione hanno fugato ogni eventuale dubbio in merito. L’Arbitro, al quale è demandata la valutazione sulla regolarità di svolgimento dell’incontro, ha dichiarato che la gara è stata portata a termine regolarmente in quanto la visibilità durante tutto l’incontro è stata sufficiente. La reclamante, quindi, non ha alcun motivo di dolersi. Così stando le cose e sul presupposto che l’incontro ha avuto regolare svolgimento, il reclamo va respinto. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Maglianese Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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