COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 13/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 87 della società F.C. CALCIO ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 85 del 27.01.2006 (Punizione sportiva perdita della gara Corigliano Schiavonea – Calcio Acri del 26.01.2006 (Campionato Juniores) con il punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione, ammenda € 55,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 13/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 87 della società F.C. CALCIO ACRI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 85 del
27.01.2006 (Punizione sportiva perdita della gara Corigliano Schiavonea - Calcio Acri del 26.01.2006 (Campionato Juniores)
con il punteggio di 0 - 3, UN punto di penalizzazione, ammenda € 55,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che la società Calcio Acri impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la mancata presentazione nei
termini regolamentari alla partita in epigrafe della stessa reclamante;
la reclamante addebita la mancata presentazione a causa di forza maggiore (al pullman che trasportava la squadra è stato impedito
di raggiungere la sede in cui si sarebbe dovuta disputare la gara a causa di un incidente stradale che ha comportato la chiusura del
traffico veicolare per due ore);
la società allega dichiarazione della Stazione dei Carabinieri di San Demetrio Corone che comprova l’impedimento;
le giustificazioni addotte dalla reclamante devono essere accolte in quanto il provato impedimento, da considerarsi assoluto, non può
essere addebitato neppure a titolo di colpa lieve alla società Calcio Acri;
il reclamo va pertanto accolto;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo :
dispone la ripetizione della gara CORIGLIANO SCHIAVONEA – CALCIO ACRI (Campionato Juniores);
revoca le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo (Un punto di penalizzazione , ammenda di € 55);
dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante;
rimette, infine, gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per quanto di competenza.
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