COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SPORTING CLUB SANT’ILARIO avverso squalifica per 3 giornate calc.PEDRETTI PAOLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 dell’1.2.2006 gara SPORTING – BUSSETO del 29.1.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SPORTING CLUB SANT’ILARIO avverso squalifica per 3 giornate calc.PEDRETTI PAOLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 dell’1.2.2006 gara SPORTING – BUSSETO del 29.1.2006 L’A.S.SPORTING CLUB SANT’ILARIO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che “il calc.PEDRETTI, dopo aver subito un fallo da dietro da un avversario(a sua volta anche lui espulso per fallo di gioco), si rialzava e in modo istintivo toccava con la sua mano la faccia dell’avversario senza procurargli nessun dolore; pur condannando il gesto riteniamo la punizione di tre giornate sia una sanzione che vada rivalutata nella sua dinamica in essere e che la reazione non sia stata di una così grave entità comportamentale”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.PEDRETTI, dopo aver subito un fallo da tergo, sferrava con violenza un pugno al volto del giocatore avversario che aveva commesso l’infrazione, provocando evidente sanguinamento al naso ed al labbro superiore, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.PEDRETTI PAOLO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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