COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO STUOIE avverso squalifica per 3 giornate calc.POGGIALI DANIEL delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 dell’1.2.2006 gara SPORTING FORLI’ – CALCIO STUOIE del 29.1.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°30 del 15/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO STUOIE
avverso squalifica per 3 giornate calc.POGGIALI DANIEL
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 dell’1.2.2006
gara SPORTING FORLI’ – CALCIO STUOIE del 29.1.2006
L’A.S.CALCIO STUOIE ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che, dopo la segnatura di una rete da parte dello Sporting Forlì, in netta posizione di fuori gioco, “il calc.POGGALI, subendo un fallo dall’avversario, reagiva tirando nella maglia quest’ultimo. L’avversario, una persona poco sportiva e attore, si gettava a terra mettendosi le mani sul volto. Il giudice di gara, condizionato dalla farsa del giocatore, mostrava immediatamente il cartellino rosso al POGGIALI”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che dal dettagliato referto arbitrale si rileva che il calc.POGGIALI, dopo aver subito un fallo, a gioco fermo, colpiva l’avversario con un pugno al volto e due spinte, tirandolo poi per la maglia mentre gli rivolgeva anche frasi offensive, venendo conseguentemente espulso,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.POGGIALI DANIEL.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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