COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 64 Del 10/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare S E R I E C 2 (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. VIS GUBBIO CALCIO A5 IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS GUBBIO – HELVILLUM DISPUTATA IL 14.01.2006 A GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 56 BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 18.01.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 64 Del 10/02/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
S E R I E C 2 (GIRONE “A”)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. VIS GUBBIO CALCIO A5 IN RIFERIMENTO ALLA
GARA VIS GUBBIO - HELVILLUM DISPUTATA IL 14.01.2006 A GUBBIO (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 56 BIS DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 18.01.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE CACCIAMANI GIORGIO;
_ SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE BAZZUCCHI FRANCESCO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.02.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione delle stesse.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
- I fatti oggetto delle sanzioni inflitte ai calciatori Cacciamani Giorgio e Bacucchi Francesco, sono
stati confermati in modo chiaro ed inequivocabile dall’audizione dell’arbitro dinanzi a questa
Commissione e per ammissione della stessa società reclamante. Tuttavia, visto il contesto in
cui sono avvenuti i fatti a parere di questa Commissione la squalifica può essere ridotta a
quattro giornate effettive di gara.
p.q.m.
d e l i b e r a
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Vis Gubbio Calcio A5, di ridurre la
squalifica inflitta ai calciatori Cacciamani Giorgio e Bazzucchi Francesco a quattro giornate
effettive di gara.
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