COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CIVITALUPARELLA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI MASCIA STEFANO E NACCARELLI LEONARDO IN RELAZIONE ALLA GARA PALOMBARO / CIVITALUPARELLA DISPUTATA IL 15/01/2006 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” E TERMINATA CON IL PUNTEGGIO DI 1 A 1 (COM. PROV.LE CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CIVITALUPARELLA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI MASCIA STEFANO E NACCARELLI LEONARDO IN RELAZIONE ALLA GARA PALOMBARO / CIVITALUPARELLA DISPUTATA IL 15/01/2006 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” E TERMINATA CON IL PUNTEGGIO DI 1 A 1 (COM. PROV.LE CHIETI) Con reclamo ritualmente proposto, la Società S.S. CIVITALUPARELLA ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società A.S.D. PALOMBARO per avere quest’ultima utilizzato i calciatori Mascia Stefano e Naccarelli Leonardo che non avevano titolo a parteciparvi in quanto squalificati. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti ufficiali in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto, seppur limitatamente alla posizione irregolare del calciatore Naccarelli Leonardo, in ragione del fatto che quest’ultimo, squalificato per una gara per “recidività in ammonizione” con il C.U. n° 20 pubblicato il 12.01.2006 dal Comitato Prov.le di Chieti, risulta invece aver preso parte alla gara immediatamente successiva del 15.1.2006. A nulla rileva che il predetto giocatore non abbia partecipato alla gara di recupero tra il Palombaro ed il Real Montazzoli, disputata il 12.01.2006, ovverosia il medesimo giorno di pubblicazione del C.U., in considerazione della circostanza che secondo quanto disposto dall’art. 17, comma 2, del C.G.S. le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo il caso di “automatismo” della sanzione, nell’ipotesi del calciatore espulso dal campo. Per il motivo appena citato, deve ritenersi invece regolare la partecipazione del calciatore Mascia Stefano alla gara in epigrafe in quanto lo stesso, espulso dal campo nella gara dell’8.01.2006, ha automaticamente scontato la squalifica per una gara inflitta dal G.S. con il predetto C.U. n° 20 del 12.01.2006 nella gara disputata il medesimo giorno. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere il reclamo e infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società A.S.D. PALOMBARO con il seguente punteggio: A.S.D. PALOMBARO – S.S. CIVITALUPARELLA 0 – 3, disponendo restituirsi la tassa versata.
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