COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 16 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PATERNOPOLI – GARA RENZULLI S. MICHELE SERINO / PATERNOPOLI DEL 22.1.06 – 1ª C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 16 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PATERNOPOLI – GARA RENZULLI S. MICHELE SERINO / PATERNOPOLI DEL 22.1.06 – 1ª C. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preliminarmente rileva l’inammissibilità del reclamo, ai sensi dell’art. 41, comma 3, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto attiene alla squalifica per due gare ai calciatori Garofano Antonio, Barbieri Luigi e Cresta Davide. Per quanto riguarda, invece, la squalifica inflitta al calciatore Gerardo Prizio, dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, emerge con chiarezza il comportamento ripetutamente irriguardoso ed ingiurioso posto in essere dal calciatore medesimo nei confronti dell’arbitro, per cui giusta appare la sanzione comminata dal primo Giudice. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto per i calciatori Garofano, Barbieri e Cresta; di rigettare il reclamo proposto per il calciatore Gerardo Prizio; ordina incamerarsi la tassa reclamo, non versata, mediante addebito sul conto della società.
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