COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 16.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC. BORGO FLORA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10/1/2011 A CARICO DEL CALCIATORE PROSPERI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 11/1/06 ( Gara: Borgo Flora – Cretarossa Nettuno del 7/1/06 – Camp. JUN. PROV. LT )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 16.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC. BORGO FLORA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10/1/2011 A CARICO DEL CALCIATORE PROSPERI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 11/1/06 ( Gara: Borgo Flora - Cretarossa Nettuno del 7/1/06 - Camp. JUN. PROV. LT ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: La reclamante ha dichiarato che il calciatore Prosperi “ dopo aver sentito il Direttore di gara pronunciare gravi offese all’indirizzo del padre seduto in tribuna ” avrebbe cercato di richiamare l’attenzione dell’Arbitro per prendere le difese del genitore, e nel fare ciò l’avrebbe spinta, poggiandole una mano sul collo e facendola cadere a terra; è stato quindi escluso che il calciatore abbia pestato il piede dell’Arbitro e che successivamente l’abbia colpita con un calcio. La ricorrente ha pertanto richiesto una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva, e, a tal riguardo, ha fatto anche presente che attualmente il ragazzo vive un difficile momento psicologico, per tutta una serie di sfortunati eventi che hanno colpito i suoi familiari. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha riferito che, in occasione di una rimessa laterale, il calciatore Prosperi Stefano, senza alcuna motivazione ed in maniera del tutto imprevedibile, la spintonava, stringendole poi il collo con le mani, e successivamente le pestava con violenza il piede destro, spingendola a terra, e colpendola poi con un violento calcio al ginocchio della gamba destra, che le causava fortissimo dolore. Il Direttore di gara ha anche riferito che, durante tutta la gara, un sostenitore del Borgo Flora dalla tribuna le aveva rivolto pesanti insulti, ai quali, come imposto dal suo ruolo, non aveva ovviamente reagito. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro, fonte di prova privilegiata e degna di fede, va quindi confermata la sussistenza e la volontarietà dei gesti di violenza compiuti dal giocatore nei confronti del Direttore di gara; gesti assolutamente intollerabili, che meritano pertanto un’adeguata e severa sanzione. Ribadita la gravità dei fatti, questa Commissione, valutate alcune considerazioni svolte dalla reclamante e tenuto altresì conto della giovane età del calciatore, ritiene tuttavia di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta, apportando una lieve riduzione. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PROSPERI STEFANO dal 10/1/2011 al 10/1/2010. La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it