COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 16.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. OTTAVIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, DI SQUALIFICA FINO AL 3.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE AGOSTINI FABIO E FINO AL 24.2.2006 A CARICO DEL CALCIATORE MOSCHELLA LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 26.1.2006 (Gara: SAVIO – OTTAVIA del 21.1.2006 – Campionato Jun. Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 16.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. OTTAVIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, DI SQUALIFICA FINO AL 3.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE AGOSTINI FABIO E FINO AL 24.2.2006 A CARICO DEL CALCIATORE MOSCHELLA LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 26.1.2006 (Gara: SAVIO - OTTAVIA del 21.1.2006 – Campionato Jun. Reg.) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • viste le imminenti scadenze delle squalifiche a carico dei calciatori tali da rendere necessario la stralcio del procedimento in questione; • rilevato che necessita ulteriore fase istruttoria per il proseguio del procedimento in merito all’impugnativa dell’OTTAVIA per la perdita della gara; • ritenuto che le osservazioni relative alle squalifiche a carico dei calciatori AGOSTINI FABIO e MOSCHELLA LUCA sono parzialmente assumibili alla luce delle considerazioni rilevate; DELIBERA • di ridurre la sanzione a carico del calciatore AGOSTINI FABIO dal 3.3.2006 al 23.2.2006; • di ridurre la sanzione a carico del calciatore MOSCHELLA LUCA dal 24.2.2006 al 18.2.2006; • La tassa reclamo va restituita.
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