COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 16.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO S. LUCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 2.2.2006 (Gara: ERETUM – PRO S. LUCIA del 28.1.2006 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 16.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO S. LUCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 2.2.2006 (Gara: ERETUM – PRO S. LUCIA del 28.1.2006 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • considerato che, a prescindere da chi per primo abbia materialmente posto in essere quei comportamenti che hanno portato al verificarsi degli scontri e delle aggressioni intervenute tra i calciatori, la gara è stata sospesa per rissa generale; • rilevato che la condotta maggiormente violenta ed aggressiva dei calciatori della squadra avversaria è già stata tenuta in considerazione nell’irrogare le squalifiche più gravi a carico di questi ultimi rispetto ai calciatori della squadra PRO S. LUCIA; DELIBERA • di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate; • La tassa di reclamo viene incamerata.
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