COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 38 – Reclamo A.S.D. Ortonovo Calcio avverso la squalifica del calciatore Pampana Andrea per tre giornate. Gara Ortonovo Calcio – Canaletto del 21.1.2006 Campionato Juniores Regionale C.U. n. 31 del 26.1.2006
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 38 - Reclamo A.S.D. Ortonovo Calcio avverso la squalifica del calciatore Pampana Andrea per tre giornate. Gara Ortonovo Calcio - Canaletto del 21.1.2006 Campionato Juniores Regionale
C.U. n. 31 del 26.1.2006
Il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre giornate di gara al calciatore Pampana Andrea perché a fine gara, sul terreno di gioco, reagiva all’aggressione di un avversario colpendolo con calci e pugni.
Propone reclamo contro la relativa delibera l’A.S.D. Ortonovo Calcio eccependo l’eccessività della sanzione, poiché il proprio tesserato aveva agito a seguito di una reazione ad un comportamento violento subito da un avversario.
Esaminati gli atti e riconosciuto che effettivamente i fatti si sono svolti come l’A.S.D. Ortonovo Calcio ha esposto nelle motivazioni, il reclamo non può tuttavia trovare accoglimento perché giustamente il primo giudice ha comminato al calciatore la sanzione minima prevista per condotta violenta di tesserati nei confronti di calciatori (art. 24 comma 2bis lett. b C.G.S.).
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Ortonovo Calcio e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
Share the post "COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 38 – Reclamo A.S.D. Ortonovo Calcio avverso la squalifica del calciatore Pampana Andrea per tre giornate. Gara Ortonovo Calcio – Canaletto del 21.1.2006 Campionato Juniores Regionale C.U. n. 31 del 26.1.2006"