COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 39 – Reclamo U.S. Canaletto avverso la squalifica del calciatore Launi Luca per cinque giornate effettive. Gara Ortonovo Calcio – Canaletto del 21.1.2006 Campionato Juniores Regionale C.U. n. 31 del 26.1.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 39 - Reclamo U.S. Canaletto avverso la squalifica del calciatore Launi Luca per cinque giornate effettive. Gara Ortonovo Calcio - Canaletto del 21.1.2006 Campionato Juniores Regionale C.U. n. 31 del 26.1.2006 Il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per cinque giornate di gara al calciatore Launi Luca perché a fine partita, sul terreno di gioco, si era tolto la maglia e correndo verso un avversario lo aveva colpito con un pugno in faccia ed uno schiaffo al collo causandogli danno. Aveva poi continuato a colpire l’avversario con calci e spinte. Propone reclamo contro la relativa delibera l’U.S.Canaletto eccependo l’eccessività della sanzione, poiché il comportamento del proprio tesserato era stato provocato dai continui soprusi subiti durante la gara, ai quali egli aveva trovato la forza di non reagire. Tale forza gli era poi venuta meno, allorquando, subito il gol del pareggio nei minuti finali, era stato schernito dagli avversari innescando quella reazione nervosa che l’aveva portato ad assumere atteggiamenti non consoni ed adeguati. Invoca, infine, come attenuante del gesto, l’ambiente esterno (la partecipazione del pubblico non era per nulla tranquilla) e i precedenti di buona condotta del calciatore. Il reclamo non merita l’accoglimento e le eccezioni proposte dalla società non possono costituire circostanze attenuanti al comportamento di grave violenza posto in essere dal Launi, a gara ultimata, nei confronti dell’avversario. La sanzione inflitta in primo grado, equa e proporzionata ai fatti, va pertanto confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Canaletto e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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