COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 40 – Reclamo U.S. Canaletto avverso la squalifica del calciatore Polidoro Ermanno per tre giornate effettive. Gara Ortonovo Calcio – Canaletto del 21.1.2006 Campionato Juniores Regionale C.U. n. 31 del 26.1.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 40 - Reclamo U.S. Canaletto avverso la squalifica del calciatore Polidoro Ermanno per tre giornate effettive. Gara Ortonovo Calcio - Canaletto del 21.1.2006 Campionato Juniores Regionale C.U. n. 31 del 26.1.2006 Il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre giornate di gara al calciatore Polidoro Ermanno perché a fine gara, nella zona spogliatoi, colpiva un avversario con uno sputo e lo spintonava, tentando di colpirlo al volto con un pugno. Propone reclamo, contro la relativa delibera, l’U.S. Canaletto eccependo l’eccessività della sanzione, poiché il comportamento del proprio tesserato era stato causato dalle continue provocazioni subite dagli avversari durante la gara; egli si era poi trovato coinvolto nella tensione registratasi al termine della stessa, tensione acuita dal clima creatosi sugli spalti, ove si trovavano presenti alcuni familiari dei giocatori in campo. Invoca infine come attenuante del gesto, i precedenti di buona condotta del calciatore. Il reclamo non merita l’accoglimento e le eccezioni proposte dalla società non possono costituire circostanza diminuente di una sanzione che appare equa ed appropriata al gesto di grave maleducazione ed alla successiva condotta violenta posta in essere dal giovane calciatore (classe 1989 infradiciasettenne!) ai danni di un avversario. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Canaletto e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it