COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo gara del 5/ 2/2006 AZZATE CALCIO MORNAGO – MAGENTA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo gara del 5/ 2/2006 AZZATE CALCIO MORNAGO - MAGENTA Con delibera pubblicata sul comunicato n° 31 del 9-02-2006, si è provveduto di lasciare in sospeso l’omologazione della gara, a seguito di preannuncio di reclamo da parte della società Magenta. Dagli atti ufficiali di gara e sentito l’arbitro e visto il relativo supplemento di rapporto, si rileva che lo stesso non ha iniziato la gara perchè “ il terreno di giuoco era ricoperto interamente da ghiaccio e da neve ormai solidificata” la spalatura era quindi stata effettuata solo parzialmente e la neve non del tutto rimossa. Rilevato quindi esservi possibile stato di pericolo per l’incolumità dei calciatori; ha deciso di non iniziare l’incontro. La società Magenta a seguito dei fatti verificatisi, propone regolare reclamo ed invia, a mezzo raccomandata recapitata per conoscenza alla società Azzate Mornago, le proprie deduzioni con le quali attribuisce la responsabilità della mancata disputa della gara alla società ospitante e chiede a carico della stessa la sanzione sportiva della perdita della gara. La società Azzate Mornago non ha inviato proprie controdeduzioni. Va qui rilevato che il direttore di gara attribuisce la impraticabilità del terreno di gioco sia alla presenza di “uno strato di neve ghiacciata” che ricopriva parte del terreno sia ad “un consistente e spesso strato di ghiaccio” che copriva l’altra metà del terreno. Due sono quindi le cause rilevate dal direttore di gara a fondamento della impraticabilità del terreno di gioco e ciascuna di esse da sola è sufficiente a determinare direttamente la impraticabilità del terreno di gioco; una, la mancata rimozione della neve ormai ghiacciata da parte del terreno di gioco è quindi da attribuire alla responsabilità della società, l’altra, la presenza del consistente e spesso strato di ghiaccio su altra parte del terreno di gioco è certo da attribuire a fattori naturali e non alla società. Nella mancata disputa della gara vi è quindi la responsabilità diretta della società (che non può trovare giustificazione per la concomitante presenza di altra concausa a lei non attribuibile) per non aver provveduto alla rimozione neve caduta parecchio tempo prima delle settantadue ore precedenti la gara, e che quindi a cura della società ospitante avrebbe dovuto essere rimossa in ogni caso. Dato atto che ogni società è responsabile della gestione e della praticabilità del terreno di gioco (C.A.F. 7-marzo-1991 C.U. 24). Dato altresì atto, che le società partecipanti al campionato di eccellenza/promozione, hanno l’obbligo della spalatura della neve in modo da rendere il terreno di gioco agibile, salvo che la neve sia caduta nelle settantadue ore precedenti l’inizio della gara, in forza del disposto di cui all’art. 60 delle N.O.I.F. , come riportato dal CU. N° 1 pag. 37 punto III. 12 e ribadito delle Normative federali e delle decisioni C.R.L. per la stagione 2005-06, punto 3 “Adempimenti inerenti le gare” paragrafo 3.1. P.Q.S. DELIBERA 1) Di accogliere il reclamo della società Magenta disponendo l’accredito della tassa se versata. 2) Di applicare a carico della società Azzate Mornago la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3,.
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