COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo gara del 5/ 2/2006 BRESSANA – ASSAGO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo gara del 5/ 2/2006 BRESSANA - ASSAGO Con delibera pubblicata sul comunicato n° 31 del 9-02-2006, si è provveduto di lasciare in sospeso l’omologazione della gara, in attesa di accertare le circostanze ed i fatti in ordine al mancato svolgimento della gara. Dagli atti ufficiali di gara, visto il supplemento di rapporto e sentito l’arbitro, si rileva che lo stesso non ha iniziato la gara per “ impraticabilità del campo innevato” infatti precisa che “nonostante la società abbia tentato di spalare la neve il terreno è rimasto impraticabile causa ghiaccio “ ed ulteriormente, con supplemento di rapporto precisa “ causa neve ghiacciata”; la spalatura è quindi stata effettuata solo parzialmente. Rilevato quindi esservi possibile stato di pericolo per l’incolumità dei calciatori; l’arbitro ha deciso di non iniziare l’incontro. La società Bressana invia documento informale col quale una ditta comunica alla medesima società di aver provveduto a spalare il terreno di gioco: tale documento non può essere ammesso quale prova non essendo in corso alcun procedimento di parte. La società Assago non ha inviato proprie deduzioni. Dagli atti d’ufficio si rileva che il direttore di gara attribuisce la impraticabilità del terreno di gioco alla presenza sulla quasi totalità dello stesso di neve ghiacciata non rimossa. Nella mancata disputa della gara vi è quindi la responsabilità diretta della società (che non può trovare giustificazione per la concomitante presenza di altra concausa a lei non attribuibile) per non aver provveduto alla rimozione neve caduta parecchio tempo prima delle settantadue ore precedenti la gara, e che quindi a cura della società ospitante avrebbe dovuto essere rimossa in ogni caso. Dato atto che ogni società è responsabile della gestione e della praticabilità del terreno di gioco (C.A.F. 7-marzo-1991 C.U. 24). Dato altresì atto, che le società partecipanti al campionato di eccellenza/promozione, hanno l’obbligo della spalatura della neve in modo da rendere il terreno di gioco agibile, salvo che la neve sia caduta nelle settantadue ore precedenti l’inizio della gara, in forza del disposto di cui all’art. 60 delle N.O.I.F. , come riportato dal CU. N° 1 pag. 37 punto III. 12 e ribadito delle Normative federali e delle decisioni C.R.L. per la stagione 2005-06, punto 3 “Adempimenti inerenti le gare” paragrafo 3.1. P.Q.S. DELIBERA 1) Di applicare a carico della società Bressana la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3,.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it