COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Arconatese Camp. 2^ Cat. Gir. N Gara del 22/01/2006 tra S. ILARIO MILANESE/ARCONATESE C.U. n.24 del COMITATO di LEGNANO datato 26/01/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Arconatese Camp. 2^ Cat. Gir. N Gara del 22/01/2006 tra S. ILARIO MILANESE/ARCONATESE C.U. n.24 del COMITATO di LEGNANO datato 26/01/2006 La società ARCONATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore CLAUDIO CACCIA per 3 GARE e comminato alla società l’ammenda di Euro 400,00, lamentando l’eccessività delle sanzioni inflitte dal GS. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti, rileva: il direttore di gara ha confermato per intero il suo referto, precisando che ha individuato senza ombra di dubbio i sostenitori della GS ARCONATESE, come autori delle ingiurie, sputi, etc... etc... rivolte nei suoi confronti, in quanto le due tifoserie erano poste in luoghi del tutto distinti. La particolare scorrettezza del pubblico ha trovato una sanzione adeguata a carico della reclamante. Secondo i criteri di Questa Commissione è condivisibile la valutazione operata dal GS nei confronti del comportamento del calciatore CLAUDIO CACCIA. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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