COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Matteotti Calcio Gaggiano Gara del 08/12/2005 tra ATLETICO CESANO BOSCONE/G. MATTEOTTI C.U. n.20 del COMITATO di MILANO datato 15/12/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Matteotti Calcio Gaggiano
Gara del 08/12/2005 tra ATLETICO CESANO BOSCONE/G. MATTEOTTI
C.U. n.20 del COMITATO di MILANO datato 15/12/2005
La Commissione Disciplinare, rilevato anche che i reclami avverso decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di DIECI giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art.42 n.5 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C.U. n.20 del COMITATO di MILANO datato 15/12/2005 e che il reclamo come si evince dal timbro apposto sulla busta, è stato affidato al servizio postale in data 07/02/2006 e cioè oltre il termine previsto dal vigente regolamento.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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