COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società VIRTUS BRESCIA Camp. Calcio a 5. Gir. C Gara del 16/12/2005 tra VIRTUS BRESCIA/CORNAREDO C.U. n.29 del CRL datato 26/01/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società VIRTUS BRESCIA Camp. Calcio a 5. Gir. C Gara del 16/12/2005 tra VIRTUS BRESCIA/CORNAREDO C.U. n.29 del CRL datato 26/01/2006 La società VIRTUS BRESCIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6; l’ammenda di Euro 200,00; l’inibizione del massaggiatore sig. RICCI GIUSEPPE sino al 22/03/2006; la squalifica del tecnico sig. RATTI EMANUELE sino al 17/05/2006 lamentando che avrebbe disputato sempre le proprie gare in casa alla ore 21,30 da quando gioca al CS SAN FILIPPO. La reclamante si duole altresì di aver notiziato un delegato della FIGC dell’orario di inizio della gara perché l’impianto era precedentemente occupato per altre attività. Il ricorso è stato corredato della copia di un telefax inviato al delegato della FIGC del CALCIO A 5. La reclamante si lamenta inoltre delle inibizioni e squalifiche disposte dal GS perché conseguenti a fatti non rispondenti al vero. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, e che copie dello stesso è stata inviata alla controparte, la quale non ha inviato le proprie deduzioni, rileva: che le lagnanze della reclamante non inficiano minimamente le argomentazioni e motivazioni utilizzate dal GS di prime cure che si condividono e confermano integralmente, pertanto, ci si associa alle decisioni emesse dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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