COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 15/2/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.P.D. NUOVA LIBERTAS avverso esito gara Video Shop 4 – Nuova Libertas, del 28.1.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 100 del 15/2/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO A.P.D. NUOVA LIBERTAS avverso esito gara Video Shop 4 – Nuova Libertas, del 28.1.2006 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 2, l’A.P.D. Nuova Libertas ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Orlandi Matteo, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 31 del 25.1.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.
La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
esperiti i necessari accertamenti dai quali si evince la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il giocatore Orlandi Matteo risulta essere stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 31 e di non averla ancora scontata alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso calciatore ha partecipato in posizione irregolare;
visto l’att. 12, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.P.D. Nuova Libertas, per l’effetto infliggendo alla S.S. Video Shop 4 la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata.
Commina altresì al sig. Scaloni Maurizio, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Orlandi Matteo la sanzione della squalifica per un’ulteriore giornata di gara.
Dispone la restituzione della relativa tassa.
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