COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 15/2/2006 Delibera della Commisione Disciplinare ORDINANZA RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso esito gara Borgo Mogliano – Colbuccaro, del 21.1.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” –

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 15/2/2006 Delibera della Commisione Disciplinare ORDINANZA RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso esito gara Borgo Mogliano – Colbuccaro, del 21.1.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – La Commissione Disciplinare, - - visto il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Colbuccaro; - - ritenuto che è pregiudiziale la decisione dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche circa la regolarità del tesseramento di Curzi Fausto in favore dell’A.S.D. Borgo Mogliano, risultando agli atti che lo stesso: o o è tecnico abilitato ed inserito nell’elenco speciale del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pertanto soggetto alle disposizioni di cui all’art. 40, 2° comma, delle N.O.I.F. ed art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico; o o pur non risultando tesserato, ha prestato, nella stagione sportiva in corso, attività di tecnico a favore della dell’A.S.D. Mogliano Calcio, ORDINA sospendere il procedimento e trasmettersi gli atti all’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche per le determinazioni ed i provvedimenti di competenza. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra. ORDINANZA
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it