COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 15/2/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S. FALCO ACQUALAGNA avverso sanzioni merito gara Falco Acqualagna – Porto Sant’Elpidio, del 29.1.2006 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 94 del 2.2.2006.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 100 del 15/2/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO U.S. FALCO ACQUALAGNA avverso sanzioni merito gara Falco Acqualagna – Porto Sant’Elpidio, del 29.1.2006 – Campionato Regionale di Eccellenza - Com. Uff. n. 94 del 2.2.2006.
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso le sanzioni della squalifica del proprio tecnico Mengucci Marco e del massaggiatore Lepore Alfonso, nonchè dell’inibizione del dirigente Serafini Arnaldo tutte fino la 28 febbraio 2006, inferiori ad un mese e pertanto non impugnabili a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva.
La Commissione Disciplinare,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Falco Acqualagna ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 15/2/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S. FALCO ACQUALAGNA avverso sanzioni merito gara Falco Acqualagna – Porto Sant’Elpidio, del 29.1.2006 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 94 del 2.2.2006."