COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 15/2/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S. FALCO ACQUALAGNA avverso sanzioni merito gara Falco Acqualagna – Porto Sant’Elpidio, del 29.1.2006 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 94 del 2.2.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 15/2/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S. FALCO ACQUALAGNA avverso sanzioni merito gara Falco Acqualagna – Porto Sant’Elpidio, del 29.1.2006 – Campionato Regionale di Eccellenza - Com. Uff. n. 94 del 2.2.2006. Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso le sanzioni della squalifica del proprio tecnico Mengucci Marco e del massaggiatore Lepore Alfonso, nonchè dell’inibizione del dirigente Serafini Arnaldo tutte fino la 28 febbraio 2006, inferiori ad un mese e pertanto non impugnabili a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Falco Acqualagna ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it