COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 Del 16 febbraio 2006 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D. CARPINONE CALCIO – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI (GARA CARPINONE CALCIO – SEPINIA CALCIO DEL 29.01.2006 – CAMP. 2^ CTG. GIRONE B – 3^ GIORNATA DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 Del 16 febbraio 2006 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D. CARPINONE CALCIO – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI (GARA CARPINONE CALCIO – SEPINIA CALCIO DEL 29.01.2006 – CAMP. 2^ CTG. GIRONE B – 3^ GIORNATA DI RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti, osserva quanto segue. Il calciatore Ficocelli Flavio, nato il 15.8.1990, non aveva titolo a prendere parte alla gara in epigrafe in quanto sprovvisto dell’autorizzazione di cui all’art. 34, comma 3, NOIF. Ai sensi dell’art. 12, comma 5, C.G.S. alla Soc. A.C. Sepinia Calcio va applicata la sanzione sportiva della perdita della gara in questione. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo della Soc. Carpinone Calcio e per l’effetto applica alla Soc. Sepinia Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3. Nulla per la tassa non versata. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per l’aggiornamento della classifica ed al Presidente del medesimo C.R. per quanto di competenza in ordine alla posizione irregolare del calciatore in questione.
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