COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 Del 16 febbraio 2006 Decisione della Commissione Disciplinare SALCITO – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI (GARA FOSSALTESE – SALCITO DEL 28.01.2006 – CAMP. 2^ CATEGORIA GIRONE B – 3^ GIORNATA DI RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 85 Del 16 febbraio 2006
Decisione della Commissione Disciplinare
SALCITO – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI
(GARA FOSSALTESE - SALCITO DEL 28.01.2006 – CAMP. 2^ CATEGORIA GIRONE B – 3^ GIORNATA DI RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo ritualmente e tempestivamente presentato dalla Soc. S.S. Salcito avverso la posizione
irregolare dei calciatori Griguoli Alessio, nato il 20.02.1990, e Russo Michelangelo, nato il 12.10.1990,
impiegati nella gara giocata il 28.01.2006 dalla Soc. Fossaltese ed esaminati gli atti, osserva quanto
segue.
Il calciatore Russo Michelagelo ha ottenuto l’autorizzazione di cui all’art. 34, comma 3, NOIF con il C.U.
n. 35 del 20.10.2005 fino al 10.10.2006; pertanto lo stesso aveva titolo per partecipare alla gara in
epigrafe.
Il calciatore Griguoli Alessio ha ottenuto, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 24 del 22.9.2005,
l’autorizzazione di cui all’art. 34, comma 3, NOIF con scadenza 18.10.2005; pertanto lo stesso alla data
della partita in questione (28 gennaio 2006) non aveva titolo a prendere parte alla gara medesima.
Ai sensi dell’art. 12, comma 5, C.G.S. alla Soc. Pol. Fossaltese va applicata la sanzione sportiva della
perdita della gara. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo della Soc. Salcito e per l’effetto applica alla Soc. Pol. Fossaltese la
sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3.
Nulla per la tassa non versata.
Manda alla Segreteria del C.R. Molise per l’aggiornamento della classifica ed al presidente dello stesso
C.R. per quanto di competenza in merito alla posizione irregolare del calciatore Criguoli Alessio
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