COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 16 Febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CASTELLAZZO B.DA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 33 del 2612006 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara VERBANIA CALCIO – CASTELLAZZO B.DA prevista per il giorno 1512006, Campionato di Eccellenza – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 16 Febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CASTELLAZZO B.DA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 33 del 2612006 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in relazione alla gara VERBANIA CALCIO - CASTELLAZZO B.DA prevista per il giorno 1512006, Campionato di Eccellenza - Girone A Con ricorso inviato in data 2712006 la Società CASTELLAZZO B.DA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha rigettato il proprio reclamo tendente ad ottenere la vittoria a "tavolino" nella gara in oggetto disponendone la ripetizione ed insiste per l'accoglimento delle proprie richieste. La Società ricorrente sostiene che il Giudice di primo grado pur riconoscendo che il referto arbitrale dava atto dell'impossibilità di svolgimento della gara lamenta la mancata applicazione della Decisione assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale nella riunione del 1762005. E' stata allegata all'atto documentazione fotografica riproducente i mezzi utilizzati per le operazioni di sgombero e le parti di campo coperte di neve. Copia del ricorso è stata ritualmente inviata alla Società VERBANIA che ha inviato controdeduzioni in cui si ribadiscono gli sforzi compiuti nei giorni antecedenti la gara per reperire un campo di gioco onde poter disputare la gara e quelli compiuti per rendere agibile il terreno ove si svolgono abitualmente le partite in casa. Nella seduta del 1022006 il Presidente della Società CASTELLAZZO B.DA, sentito da questa Commissione per averne fatto richiesta, ha ulteriormente precisato che il giorno fissato per la disputa della gara in questione, senza ricevere alcun avvertimento dalla Società avversaria, la squadra si presentava regolarmente al campo del VERBANIA. Il campo si trovava nelle condizioni documentate dalle foto prodotte e dal referto arbitrale ed i lavori di rimozione della neve procedevano a rilento tanto da indurre l'arbitro a decidere di decretare l'impossibilità dello svolgimento della gara. Dalla nevicata del 18 dicembre 2005 non risultavano esservi state altre precipitazioni in zona. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va preliminarmente ricordato il tenore della Decisione assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale in data 1565, pubblicata in C.U. n. 1 del 175 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta che testualmente "…fa obbligo alle Società aderenti al Campionato di Eccellenza 20052006 di rimuovere la neve caduta prima delle 72 ore antecedenti la disputa di un incontro ufficiale di campionato o di rendere disponibile un idoneo campo di gioco praticabile a tutti gli effetti, che consenta il regolare svolgimento della gara. La mancata ottemperanza a tale disposizione comporterà, necessariamente,- la punizione sportiva della perdita dell'incontro a carico del Sodalizio inadempiente." Tale decisione costituisce parte integrante del regolamento e, considerato che, come è stato accertato, nelle 72 ore antecedenti il giorno fissato per lo svolgimento della gara vi sono state in zona ulteriori precipitazioni a carattere nevoso, deve trovare piena applicazione nel caso in esame. Pertanto la Società padrona di casa deve essere ritenuta responsabile della violazione. Per questi motivi, accertata l'inadempienza alla norma regolamentare sopra indicata da parte della Società VERBANIA CALCIO, in accoglimento del ricorso, la Commissione Disciplinare APPLICA alla Società VERBANIA CALCIO la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio: VERBANIA CALCIO - CASTELLAZZO B.DA 0 - 3 Dispone la restituzione alla CASTELLAZZO B.DA della tassa di reclamo relativa al primo ricorso ove versata. Nulla dispone circa la tassa relativa al presente ricorso in quanto non versata.
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