COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 16 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare ASC FULGOR SASSARI ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 02.02.2006. Gara Atletico Uri / Fulgor Sassari del 29.01.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 16 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare ASC FULGOR SASSARI ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 02.02.2006. Gara Atletico Uri / Fulgor Sassari del 29.01.2006. Con provvedimento del 02.02.2006, il Giudice Sportivo disponeva la squalifica per quattro giornate effettive del giocatore Tedde Antonio, appartenente alla società Fulgor Sassari. La squalifica veniva inflitta per avere il Tedde, a gioco fermo, colpito con un violento pugno al volto un avversario, procurandogli gonfiore all’occhio destro. Con reclamo inviato in data 7 febbraio e ricevuto in data 8 febbraio 2006, la società Fulgor Sassari chiedeva la riduzione del provvedimento di squalifica del Tedde Antonio. Al riguardo, sosteneva la reclamante che il fatto sarebbe avvenuto in corso di gioco e non invece a gioco fermo. Inoltre, il contatto tra il Tedde e l’avversario sarebbe avvenuto involontariamente, nel tentativo di colpire col capo il pallone. Con il reclamo si evidenziava il costante buon comportamento della società e dei suoi atleti nel corso del campionato. La Commissione, in proposito, osserva che nella valutazione dei fatti e del loro disvalore, secondo un principio generale perfettamente condivisibile, deve privilegiarsi quanto contenuto nel referto dell’arbitro. Nel caso di specie, lo stesso ha evidenziato che il comportamento violento del Tedde sia stato posto in essere volontariamente e, soprattutto, a gioco fermo. Tale ricostruzione giustifica, evidentemente, la sanzione adottata e la sua misura. La Società reclamante, sul punto, non ha fornito elementi idonei a confutare quanto riportato nel referto del direttore di gara ma si è invece limitata ad una mera ricostruzione dei fatti opposta alle valutazioni dell’arbitro. La sanzione inflitta, come detto in precedenza, deve ritenersi congrua in riferimento alla condotta violenta tenuta dal Tedde a gioco fermo; il provvedimento impugnato deve dunque essere confermato. Tutto ciò premesso, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Fulgor Sassari avverso la squalifica del giocatore Tedde Antonio, con conseguente addebito della tassa.
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