COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 16 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SANTADI ( Campionato Juniores Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara Decimoputzu / Santadi del 21.1.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 16 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SANTADI ( Campionato Juniores Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara Decimoputzu / Santadi del 21.1.2006. La società Santadi ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 3 a carico della stessa società, ritenuta responsabile ( al pari della società Decimoputzu, sanzionata in analogo modo dal G.S.) dei fatti verificatisi al 36° del secondo tempo ( rissa che coinvolse “tutti i giocatori partecipanti al gioco e quelli della panchina”), tanto gravi da avere indotto l’arbitro a decretare la sospensione della gara, per essere venute meno le condizioni per la sua prosecuzione. La reclamante ha contestato che si fossero determinati fatti di tale gravità da indurre l’arbitro ad adottare un simile provvedimento, oltremodo pregiudizievole per la società Santadi che in quel momento conduceva la partita col risultato di 2 a 0, ed i cui sostenitori, a differenza di quanto avvenuto da parte di quelli della società ospitante, non si resero responsabili dell’ingresso non autorizzato in campo, durante gli incidenti. Ha pertanto concluso domandando la omologazione del risultato ottenuto sul campo al momento del provvedimento della sospensione. La Commissione, letto il referto arbitrale, nel quale, indiscriminatamente, viene attribuita a tutti i giocatori delle due squadre, compresi quelli in panchina, la rissa scatenatasi in campo ( che indusse l’arbitro a sospendere la gara, al 36° del secondo tempo, essendo venute a meno le condizioni per la sua prosecuzione), ritiene di non poter accedere alle tesi della reclamante. L’indicazione dei cinque nomi di giocatori della società Santadi, fornita dal direttore di gara, costituisce esplicita conferma di tale generalizzato coinvolgimento ed induce a ritenere giustificata la sanzione adottata pure nei confronti della stessa reclamante. Per tali motivi la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it