COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 dell’8/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.D.P. ARGYRIUM di Agira – (per posizione irregolare calciatore Santonocito Pierluigi – GARA ATL.PALAGONIA/ARGYRIUM del 18.11.2005 – CAMPIONATO REGIONALE SERIE C/2 DI CALCIO A CINQUE) – Proc. 61/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 dell’8/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.D.P. ARGYRIUM di Agira – (per posizione irregolare calciatore Santonocito Pierluigi – GARA ATL.PALAGONIA/ARGYRIUM del 18.11.2005 – CAMPIONATO REGIONALE SERIE C/2 DI CALCIO A CINQUE) – Proc. 61/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Santonocito Pierluigi nato il 28.03.1973 schierato dalla Società Atletico Palagonia nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Santonocito Pierluigi non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando tesserato per la Società Atletico Palagonia a quella data; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Atletico Palagonia la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 6; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Calanducci Fabio la sanzione dell’inibizione fino al 31.03.2006 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; senza addebito di tassa.
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