COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 dell’8/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) – (avverso provvedimento del Giudice Sportivo – GARA TORREGROTTA/ROCCA DI CAPRILEONE del 18.01.2006 – COPPA ITALIA PROMOZIONE – C.U. n. 33 del 25.01.2006) – Proc. n. 154/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 dell’8/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) – (avverso provvedimento del Giudice Sportivo – GARA TORREGROTTA/ROCCA DI CAPRILEONE del 18.01.2006 – COPPA ITALIA PROMOZIONE – C.U. n. 33 del 25.01.2006) – Proc. n. 154/A
Con reclamo ritualmente proposto l’odierna ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento emesso dal Giudice di I’ esame che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto disattendendo i termini perentori previsti dal Regolamento della Coppa Italia fase Regionale adducendo che tale ritardo non è imputabile all’odierna reclamante;
La Commissione Disciplinare letti i motivi del reclamo proposto ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:
Preliminarmente è d’uopo rilevare che il reclamo proposto non è impugnabile dinanzi questo Organo disciplinare in quanto la competenza è esclusiva del Giudice Sportivo infatti dall’art. 3 del C.U. n. 8 bis del 26.08.2005 stabilisce che detti provvedimenti sono inappellabili.
In ordine alla motivazione indicata nel provvedimento oggi impugnato emerge chiaramente dalla lettura degli atti, che il preannuncio di reclamo è stato inviato via fax al Giudice Sportivo il 19.01.2006 alle ore 13.58 in violazione a quanto stabilito dall’art. 4 del C.U. n. 8 bis del 26.08.2005 che stabilisce che i preannunci di reclamo devono pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 13.00 del giorno successivo alla gara;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere il reclamo come sopra proposto perchè improponibile;
di addebitare la tassa di € 130,00 non versata presso il conto intrattenuto dalla Società presso questo Comitato.
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