COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 dell’8/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. REAL AVOLA (SR) – (avverso penalizzazione di 3 punti in classifica – GARA REAL AVOLA/FLORIDIA dell’8.01.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”H” – C.U. n. 31 dell’ 11.01.2006) – Proc. n. 136/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 dell’8/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. REAL AVOLA (SR) – (avverso penalizzazione di 3 punti in classifica – GARA REAL AVOLA/FLORIDIA dell’8.01.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”H” – C.U. n. 31 dell’ 11.01.2006) – Proc. n. 136/A L’arbitro della gara in epigrafe indicata ha riportato sul referto che al 47’ del 2’ tempo un isolato sostenitore locale, introdottosi indebitamente nel terreno di giuoco colpendo un giocatore della squadra ospite con un violento pugno alla nuca che ne causava la sostituzione. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Siculo, con sentenza pubblicata sul C.U. n. 31 dell’11.01.2006 respingendo il reclamo della Società Floridia deliberava di infliggere la penalizzazione di tre punti in classifica alla Società Real Avola. Avverso tale decisione ha proposto rituale appello la Società Real Avola chiedendo invece l’applicazione del comma c dell’art. 13 del C.G.S. e in subordine l’applicazione del comma D del medesimo articolo. La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: i fatti “de quo” sono successi al 47’ del 2’ tempo allorquando sul risultato di 2 – 0 a favore dell’appellante non ci sarebbe stato il tempo materiale da parte della Società ospite di ribaltare il risultato, atteso che il Direttore di gara ha neutralizzato 4 minuti nel 2’ tempo; Invero la Società Real Avola rimane responsabile, in via oggettiva, dell’atto inconsulto consumato dal proprio sostenitore ai danni di un calciatore avversario che viene sostituito al 3’ minuto di recupero; anche se l’accadimento non ha influito sull’esito del risultato finale delibera di riformare il giudizio di 2’ grado così come in declaratoria; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in due i punti di penalizzazione in classifica alla Società Real Avola; l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) con diffida alla Società Real Avola; per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo.
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