LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.229/C del 22/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LUIGINO LUCCI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ BELLARIA IGEA M. E DELLA SOCIETA’ A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.229/C del 22/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LUIGINO LUCCI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ BELLARIA IGEA M. E DELLA SOCIETA’ A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestalo: - al sig. Luigino Lucci, presidente della società A.C. Bellaria Igea Marina S.r.L., la violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere organizzato la gara amichevole Bellaria Igea Marina-Cesena del 30/7/2005 senza autorizzazione della Lega Professionisti Serie C e facendo arbitrare una terna non appartenente alla F.I.G.C.; - alla società A.C Bellaria Marina S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui all’art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio presidente. Nessuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire nei termini una memoria difensiva. All’odierna riunione è presente la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Federico Bagattini, il quale ha conclusivamente chiesto affermarsi la colpevolezza dei soggetti deferiti e conseguentemente irrogarsi l’ammenda di 5.000,00 euro alla società e l’inibizione per un mese al presidente della stessa. La Commissione, rilevata la rituale notifica, ai soggetti interessati, dell’atto di deferimento dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio alla sessione odierna, ascoltate le argomentazioni svolte dal rappresentante della Procura Federale a supporto delle richieste come sopra formulate, è pervenuta al convincimento di doversi affermare la responsabilità dei soggetti deferiti in merito a quanto loro rispettivamente contestato. In sede di graduazione delle sanzioni da irrogarsi, ritiene equo comminarsi al presidente Lucci l’inibizione ed alla società l’ammenda di 2.500,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Luigino Lucci, presidente della società A.C. Bellaria Marina S.r.l. l’inibizione per un mese ed alla suddetta società l’ammenda di 2.500,00 euro.
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