LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 254 DEL 16 febbraio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. UDINESE avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Sulley Ali Muntari (gara Juventus-Udinese del 05/2/06 – C.U. n. 240 del 6/2/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 254 DEL 16 febbraio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. UDINESE avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta
dal Giudice Sportivo al calciatore Sulley Ali Muntari (gara Juventus-Udinese del 05/2/06 –
C.U. n. 240 del 6/2/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale, in riferimento ai fatti
verificatisi in occasione della gara Juventus-Udinese del 05/2/06, veniva inflitta al calciatore
Sulley Ali Muntari la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “per
comportamento scorretto nei confronti di un avversario (doppia ammonizione) e perché, al
36° del primo tempo, alla notifica dell'espulsione, rivolgeva all'Arbitro in segno di protesta
parole ingiuriose e, sfilatosi la maglietta, la appoggiava sulle spalle del Direttore di gara”,
proponeva rituale reclamo la società di appartenenza.
La Soc. Udinese, pur riconoscendo la gravità della condotta posta in essere dal proprio
calciatore e la legittimità del provvedimento adottato nei suoi confronti dal Giudice
Sportivo, sottolinea come l’episodio in questione sia avvenuto in un contesto di particolare
tensione agonistica e come la reazione dello stesso calciatore nei confronti del direttore di
gara sia stata provocata dalla sensazione di aver subito una ingiustizia immeritata (la
seconda ammonizione e la conseguente espulsione).
Ad ulteriore riprova della consapevolezza da parte del Muntari del proprio errore (che si
configurerebbe, a detta della reclamante, come “pentimento operoso”), la reclamante ha
prodotto una dichiarazione del giocatore di sentite scuse verso il destinatario del proprio
gesto irriguardoso.
Per questi motivi, la Soc. Udinese chiede una riduzione della sanzione.
All’odierna riunione, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente
illustrato le argomentazioni difensive, riportandosi alle conclusioni formulate nelle memorie
difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni addotte, ritiene che il
reclamo non sia fondato.
Per quanto attiene al comportamento del Muntari (peraltro non contestato dalla reclamante),
risulta chiaramente dagli atti che lo stesso calciatore, una volta raggiunto dal secondo
cartellino giallo e conseguentemente espulso, si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso ed
offensivo, pronunciando nei suoi confronti una frase pesantemente ingiuriosa.
Oltre a tale condotta “verbale”, il Muntari – prima di allontanarsi – si toglieva la maglietta e
la appoggiava sulla spalla del direttore di gara.
Questa Commissione ritiene che tale comportamento costituisca una condotta gravemente
irriguardosa nel contesto di una ingiuriosa contestazione verbale nei confronti del direttore di
gara.
Pur dando atto del pentimento dimostrato dal reclamante, la Commissione ritiene che la
sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia conforme alla previsione sanzionatoria di cui
all’art. 14, comma 2 bis, lett. a) CGS.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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