LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 254 DEL 16 febbraio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. VERONA violazione art. 9, comma 1 e 11 C.G.S. in riferimento all’art. 62 comma 2 NOIF Soc. BRESCIA violazione art. 9, comma 1 e 11 C.G.S. in riferimento all’art. 62 comma 2 NOIF (gara Verona-Brescia del 24/9/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 254 DEL 16 febbraio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. VERONA violazione art. 9, comma 1 e 11 C.G.S. in riferimento all’art. 62 comma 2 NOIF Soc. BRESCIA violazione art. 9, comma 1 e 11 C.G.S. in riferimento all’art. 62 comma 2 NOIF (gara Verona-Brescia del 24/9/05). Il procedimento Con provvedimento del 28/12/2005, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione le Società Brescia e Verona per rispondere della violazione di cui agli artt. 9, comma 1, e 11 C.G.S., anche in riferimento all’art. 62 N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai rispettivi sostenitori – all’interno dello stadio Bentegodi di Verona - in occasione della gara Verona- Brescia del 24/9/05, essendosi accertato in particolare, in base agli elementi raccolti dall’Ufficio Indagini, che prima dell’inizio della gara alcune centinaia di “ultras” bresciani, già ospitati nel settore riservato ai sostenitori della formazione ospite, si erano riversati nel vallo prospiciente all’ingresso dello stadio – travisandosi ed armandosi di cinghie ed altri oggetti atti ad offendere – opponendosi con violenza alle Forze di Polizia che intendevano impedire che il gruppo dei facinorosi si unisse a quello di altri tifosi del Brescia rimasti all’esterno perché sprovvisti dei biglietti di ingresso. Nel corso della gara, poi, la gran parte di quei sostenitori aveva occupato lo spazio interno retrostante le gradinate dello stadio, ponendo in essere continui atti vandalici, quali il danneggiamento del bar, il suo saccheggio, la rottura dei servizi igienici e degli idranti antincendio. Al termine della partita, poi, gli stessi tifosi avevano innescato ulteriori scontri con le Forze dell’Ordine, intervenute per impedire (peraltro vanamente) che essi venissero a contatto con un gruppo di “ultras” veronesi, a loro volta ammassatisi – con intenti del pari aggressivi ed armati di cinghie e bastoni - in prossimità dei cancelli interni dello stadio che dividono i settori delle contrapposte tifoserie: lo scontro tra i due gruppi, in effetti, non aveva potuto essere evitato, tanto da costringere le Forze di Polizia ad effettuare numerose “cariche” con lancio di lacrimogeni al fine di separare i contendenti. Nei termini di rito, la Soc. Verona faceva pervenire una memoria difensiva, con la quale - nel sottolineare di avere tempestivamente posto in essere tutte le congrue iniziative finalizzate alla prevenzione di ogni turbativa dell’ordine pubblico in occasione della gara in oggetto (in particolare allertando le Questure delle due città affinché venisse interdetta la affluenza di spettatori, provenienti da Brescia, sprovvisti di regolare biglietto nominativo), così dovendosi configurare a proprio favore l’esimente di cui all’art. 11, comma 6, C.G.S. (o, quantomeno, l’attenuante prevista dalla medesima norma) – ha chiesto il proprio proscioglimento, evidenziando come in realtà gli incidenti nei quali sono stati coinvolti propri sostenitori, peraltro avvenuti fuori dal recinto dello stadio, siano stati provocati e sviluppati dai tifosi della Società ospite. Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità delle Società deferite e l’irrogazione della sanzione della ammenda di € 30.000,00 con diffida per la Soc. Brescia e della ammenda di € 25.000,00 con diffida per la Soc. Verona. Sono comparsi altresì i difensori di entrambe le società deferite, quello del Verona ribadendo quanto già dedotto in sede di memoria, quello del Brescia rilevando a sua volta l’insussistenza di episodi di violenza – ascrivibili a propri tifosi – verificatisi all’interno dello stadio e l’inadeguatezza della relazione stilata dall’Ufficio Indagini rispetto a quanto riferito dal Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; ha inoltre contestato la addebitabilità a supporters bresciani dei fatti di danneggiamento verificatisi all’interno dello stadio ed ha chiesto di produrre copia di atti giudiziari concernenti le gravissime lesioni patite da un giovane tifoso bresciano in occasione degli incidenti avvenuti in quella medesima giornata nei pressi della stazione ferroviaria di Verona, nonché la sospensione del presente giudizio in attesa dell’esito degli accertamenti disposti al riguardo dalla locale Autorità Giudiziaria, o comunque l’effettuazione di specifici approfondimenti di indagine. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che il deferimento sia pienamente fondato, attesa l’inequivoca valenza probatoria del materiale raccolto attraverso gli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, accertamenti che hanno tenuto conto anche di informazioni e riscontri raccolti presso le competenti Autorità di Polizia sia di Verona che di Brescia. In particolare, è emerso che la responsabilità degli incidenti – puntualmente documentati nella loro materialità – è ascrivibile ad entrambe le contrapposte tifoserie. Di specifica ed incontestabile gravità, comunque, risulta il comportamento tenuto dagli “ultras” bresciani, i quali, “..dopo aver preteso che fossero posti in vendita i biglietti di ingresso, pur essendo a conoscenza del divieto in vigore, con i volti coperti ed armati di cinghie, bastoni ed altri oggetti hanno fronteggiato le Forze dell’Ordine durante lo svolgimento della gara nello spazio retrostante le gradinate e si sono abbandonati ad atti di vandalismo, danneggiando, dopo averlo saccheggiato, il posto ristoro del settore ospiti, i servizi igienici e gli idranti antincendio” (circostanze riscontrabili anche dalla lettura dell’appunto dd. 25.9.2005 redatto dal Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza). Tali condotte, facinorose e violente, si sono protratte sia durante la gara che dopo la conclusione della stessa, con modalità di impronta teppistica il cui portato è di assoluta gravità e che hanno – a loro volta – innescato la contrapposta reazione violenta di un gruppo di sostenitori veronesi, il cui rilievo antiregolamentare risulta del pari incontestabile, a prescindere dal luogo dello stadio (le immediate prossimità della inferriata che cinge l’area riservata alla tifoseria ospite) in cui quelle condotte sono state poste in essere. Né – a favore della Soc. Hellas Verona – può trovare applicazione l’invocata esimente di cui all’art. 11, comma 6, C.G.S., atteso che le iniziative di segnalazione alle Questure svolte dalla ospitante facevano sostanziale riferimento alle irregolari modalità di distribuzione dei biglietti di ingresso. La positiva collaborazione con le Forze di Polizia comunque realizzata dalla Soc. Verona merita peraltro di essere valorizzata – agli effetti di mitigare la irroganda sanzione – quale circostanza attenuante del pari prevista dall’art. 11, comma 6, C.G.S. Quanto poi alle istanze istruttorie avanzate dalla difesa della Soc. Brescia, la Commissione ritiene del tutto irrilevante l’acquisizione dei documenti presentati nell’odierna seduta, perché privi di specifica e diretta valenza probatoria, così come non si ravvisano concrete ragioni istruttorie né per procedere ad ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio Indagini né, a maggior ragione, per disporre la sospensione del procedimento in attesa dell’esito delle indagini avviate dalla Autorità Giudiziaria di Verona a seguito della denuncia-querela presentata in relazione alle gravissime lesioni riportate da un giovane sostenitore della Soc. Brescia, colpito da ignoti nei pressi della stazione ferroviaria di Verona. Affermata pertanto la responsabilità di entrambe le società deferite, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9, comma 1, e 11, comma 1, C.G.S., e ritenuto di dover differenziare – quoad poenam – la più grave responsabilità della Soc. Brescia rispetto a quella (comunque attenuata ai sensi dell’art. 11, comma 6, C.G.S.), sanzioni eque risultano pertanto quelle di € 20.000,00 di ammenda e della diffida a carico della Soc. Brescia Calcio, e di € 10.000,00 di ammenda a carico della Soc. Verona. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione di € 20.000,00 di ammenda con diffida alla Soc. Brescia e quella di € 10.000,00 alla Soc. Verona.
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