LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 254 DEL 16 febbraio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Flaviano TONELLOTTO, dirigente accompagnatore Soc. Triestina e della Soc. TRIESTINA avverso l’inibizione a tutto il 27 marzo 2006 inflitta dal Giudice Sportivo; avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Triestina- Atalanta del 21/1/06 – C.U. n. 224 del 24/1/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 254 DEL 16 febbraio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Flaviano TONELLOTTO, dirigente accompagnatore Soc. Triestina e della Soc. TRIESTINA avverso l’inibizione a tutto il 27 marzo 2006 inflitta dal Giudice Sportivo; avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Triestina- Atalanta del 21/1/06 – C.U. n. 224 del 24/1/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al sig. Flaviano Tonellotto, Dirigente accompagnatore ufficiale e Presidente della Soc. Triestina, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale fino a tutto il 27 marzo 2006, e alla Soc. Triestina la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per responsabilità diretta per il comportamento del proprio tesserato, ha proposto reclamo il sig. Tonellotto e la Soc. Triestina, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, i reclamanti osservano in primo luogo che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto in debito conto l’assenza di precedenti disciplinari a carico del sig. Tonellotto, il cui comportamento, durante la stagione in corso, sarebbe stato sempre improntato ai principi di correttezza e di rispetto dell’operato dei direttori di gara. Inoltre, nel gravame si osserva che le espressioni usate e rivolte al direttore di gara non possono in alcun modo essere considerate offensive o irriguardose, essendosi il Tonellotto limitato a sottolineare all’arbitro che i minuti di recupero avrebbero dovuto essere 4 (anziché 3). La confusione del momento avrebbero infatti portato il reclamante a manifestare un rispettoso rilievo nei confronti dell’arbitro con un tono di voce elevato e con un confuso gesticolare. In nessun modo, peraltro, il Tonellotto avrebbe voluto offendere o mancare di rispetto all’arbitro. Ai fini della quantificazione delle sanzioni, i reclamanti ritengono che esse siano eccessive e sproporzionate, tanto in relazione alla reale gravità dell’episodio quanto alle sanzioni comminate in passato per episodi analoghi. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni addotte, ritiene che il reclamo non sia fondato. Dagli atti ufficiali – considerati fonte di prova privilegiata - risulta che effettivamente al termine della gara il Tonellotto si è avvicinato al quarto ufficiale di gara e, profferendo ad alta voce una protesta circa l’esiguità dei minuti di recupero concessi, lo ha colpito al petto con il dito indice per tre volte. Frasi di protesta che sono state ripetute successivamente nei confronti del direttore di gara nel sottopassaggio verso gli spogliatoi. Pur non presentando le frasi pronunciate dal Tonellotto profili disciplinarmente rilevanti (essendo espressione di un legittimo diritto di critica), nessun dubbio può invece sussistere circa il carattere aggressivo e minaccioso del comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro, tale dovendosi qualificare – a prescindere dalla poco significativa connotazione violenta dell’atto - il contatto fisico posto in essere puntando il dito indice sul petto dell’ufficiale di gara. Il contatto fisico con l’arbitro può non essere stato connotato da intenti aggressivi o violenti, ma la Commissione – come ha avuto modo di affermare in altri casi analoghi - ritiene che colpire con il dito il petto dell’ufficiale di gara, così come refertato dallo stesso, costituisca comunque una condotta non solo irriguardosa ma anche minacciosa ed aggressiva. Le argomentazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono meritevoli di accoglimento, in quanto lo stato d’animo influenzato dall’emotività connessa alla tensione psico-fisica del dopo gara non può certo giustificare alcun comportamento nei confronti degli ufficiali di gara del tipo di quello posto in essere dal Tonellotto, neppure contestualizzando l’accaduto nella concitazione del momento. Parimenti, l’assenza di precedenti specifici a carico del Tonellotto, stante il ruolo di alta responsabilità dallo stesso ricoperto in ambito societario, non giustifica una riduzione della sanzione, in conformità con l’orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva in casi analoghi. Per quanto attiene, infine, all’ammenda inflitta alla Società reclamante, la Commissione ritiene che non possa essere posta in dubbio la responsabilità diretta della Triestina, considerato l’incarico apicale svolto in seno alla società dall’autore della condotta antidisciplinare. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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