COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 28/9/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI DELLA SOC. AC RUGGIERO DI LAURIA NELLA GARA DI CAMPIONATO DELL’11.09.2005.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 28/9/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI DELLA SOC. AC RUGGIERO DI LAURIA NELLA GARA DI CAMPIONATO DELL’11.09.2005.
- Letto il ricorso proposto dalla soc. FERRANDINA CALCIO avverso la posizione irregolare di alcuni giocatori della soc. RUGGIERO DI LAURIA, schierati nella gara del Campionato di Eccellenza dell’11.09.2005;
- Rilevato che tale ricorso non risulta essere stato inviato alla società controinteressata a mezzo lettera raccomandata AR o altro mezzo equipollente, così come previsto dall’art.42 del CGS;
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il proposto ricorso della società FERRANDINA CALCIO;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo se versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 28/9/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI DELLA SOC. AC RUGGIERO DI LAURIA NELLA GARA DI CAMPIONATO DELL’11.09.2005."