COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SC PATERNICUM AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 DEL CALCIATORE MASINO SILVANO, PUBBLICATA SUL CU N.27 DEL 16.11.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SC PATERNICUM AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 DEL CALCIATORE MASINO SILVANO, PUBBLICATA SUL CU N.27 DEL 16.11.2005. Letto il ricorso presentato dalla società SC PATERNICUM avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU 27 del 16.11.2005 ed avente ad oggetto la squalifica del calciatore MASINO Silvano, fino al 31.10.2006; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che dal rapporto di gara si evince, senza alcun dubbio, come il calciatore Masino Silvano, una volta espulso per frasi ingiuriose nei confronti del D.G., abbia colpito lo stesso con una testata al naso provocandogli dolore; Ritenuto che tale comportamento è da considerare senza alcun dubbio antisportivo, irriguardoso e violento nei confronti del D.G., così come previsto dal riformulato art.14 del C.G.S.; P.Q.M. - respinge il reclamo proposto della società SC Paternicum; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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