COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 7/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VULTUR AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. RELATIVE ALLA GARA DELL’8.12.2005 TRA LO SPORTING GENZANO ED LA VULTUR, PUBBLICATE SUL CU. N.39 DEL 20.12.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 7/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VULTUR AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. RELATIVE ALLA GARA DELL’8.12.2005 TRA LO SPORTING GENZANO ED LA VULTUR, PUBBLICATE SUL CU. N.39 DEL 20.12.2005. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società VULTUR avverso le decisioni assunte dal G.S. relative alla gara dell’8.12.2005 tra lo Sporting Genzano e la Vultur e pubblicate sul C.U. n.30 del 20.12.2005, con la quale la predetta società, nell’evidenziare la mancanza di volontarietà del gesto da parte dei propri sostenitori che non era inteso ad arrecare danno al calciatore avversario, riteneva eccessiva la sanzione inflitta dal G.S. in riferimento a casi simili, attesa la regolare prosecuzione della gara; Lette le controdeduzioni della società Sporting Genzano; Ascoltate sia la società reclamante che la società controinteressata, che ne hanno fatto rituale richiesta; Letti gli atti ufficiali di gara; Evidenziato che la richiesta istruttoria, formulata dalla reclamante, di acquisizione e visione di un filmato televisivo in merito ai fatti oggetto del gravame non può trovare accoglimento in quanto, a norma dell’art.31, lettera b, del C.G.S., gli organi di Giustizia sportiva possono utilizzare, ai fini della decisione, immagini televisive solo in caso di mancata rilevazione da parte degli ufficiali di gara; Rilevato che l’episodio occorso al 18° del p.t. della gara in oggetto è stato puntualmente e dettagliatamente descritto sia dal D.G. che dal Commissario di campo nei rispettivi rapporti di gara, da cui risulta che al 18° del p.t. il calciatore Orizi dello Sporting Genzano, mentre si recava nel campo per destinazione a recuperare il pallone e battere un calcio d’angolo, si accasciava al suolo a seguito dello scoppio nelle sue vicinanze di un petardo (D.G.) e/o bomba carta (Commissario) lanciata dai sostenitori della società Vultur e che, pertanto, sullo svolgimento del fatto non vi sono dubbi di sorta e non possono trovare ingresso versioni difformi; Considerato che tanto gli atti ufficiali che le certificazioni mediche valgono ad inquadrare l’episodio nell’ambito dell’articolo 12 del C.G.S., trattandosi di “una alterazione al potenziale atletico” della società Sporting Genzano, che non ha avuto influenza sul regolare svolgimento della gara e quindi sul risultato finale, e che ha comportato a carico della società ritenuta responsabile, a titolo di responsabilità oggettiva, l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti in classifica in misura pari a quelli conquistati nella gara, così come stabilito dalla costante giurisprudenza della CAF (cfr. su tutte CU n.25/c del 20 marzo 1997 app. Ravenna e Brescia); Considerato, altresi, che l’invocata “non volontarietà” del gesto, non ha trovato riscontro alcuno nell’istruttoria espletata e che, tenuto conto della potenzialità offensiva dell’ordigno scagliato in campo e delle conseguenze fisiche riportate dal calciatore Orizi, il fatto va sicuramente valutato di “particolare gravità” e punito con le sanzioni previste dall’art.13, comma 1 lett.d) e e); Ritenuta la sanzione inflitta dal G.S. congrua ed adeguatamente motivata in relazione ai fatti in oggetto, anche alla luce della presenza di recidiva specifica (art.16 C.G.S.); P.Q.M. - respinge il proposto reclamo e conferma i provvedimenti del G.S.; - dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata.
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