COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 11/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL 119 BERNALDA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S., PUBBLICATA SUL CU N.29 DEL 24.11.2005, RELATIVAMENTE ALLA GARA DI CALCIO A 5 PISTICCI CIRCOLO SETAC-REAL 119 BERNALDA DEL 19.11.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 11/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL 119 BERNALDA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S., PUBBLICATA SUL CU N.29 DEL 24.11.2005, RELATIVAMENTE ALLA GARA DI CALCIO A 5 PISTICCI CIRCOLO SETAC-REAL 119 BERNALDA DEL 19.11.2005. Letto il ricorso proposto dalla società REAL 119 BERNALDA avverso la deciaione del G.S. pubblicata sul CU n.29 del 24.11.2005 con la quale veniva assegnata gara persa con il punteggio di 0-6 in favore della società Pisticci Cercolo Setac, per aver presentato una distinta con 13 calciatori, invece di 12 come previsto dalla regola 3 delle “Regole del calcio a cinque”; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto richiesta nonché il D.G.; Ritenuto che dall’istruttoria espletata emerge chiaramente che il D.G. ha riconosciuto numero 11 giocatori e che tale numero è rimasto invariato per tutta la gara; Considerato, altresì, che il D.G., d’accordo con la società Real 119 Bernalda, avrebbe provveduto a depennare i calciatori in distinta non realmente presenti e non riconosciuti, ma che, per mera dimenticanza, così non è avvenuto, anche per le precarie condizioni degli spogliatoi, privi di luce ed acqua; P.Q.M. - in accoglimento del proposto ricorso, annulla la decisione del G.S. pubblicata sul CU n.29 del 24.11.2005; - ripristina il risultato conseguito sul campo: PISTICCI CIRCOLO SETAC – REAL 119 BERNALDA 1 - 2; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it