COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’VIRTUS LAVELLO AVVERSO PERDITA DELLA GARA DI CALCIO A 5 S.MARIA – VIRTUS RIVELLO del 17.12.2005, COMMINATA DAL G.S. E PUBBLICATA SUL CU. 39 DEL 20.12.2005.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/1/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’VIRTUS LAVELLO AVVERSO PERDITA DELLA GARA DI CALCIO A 5 S.MARIA - VIRTUS RIVELLO del 17.12.2005, COMMINATA DAL G.S. E PUBBLICATA SUL CU. 39 DEL 20.12.2005.
Letto il ricorso proposto dalla società VIRTUS RIVELLO avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n.39 del 20.12.2005 con la quale veniva comminata la perdita della gara alla società reclamante per aver indicato in distinta n.13 calciatori invece di 12 come prevede la regola 3 del “Regolamento di calcio a 5”;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Vista la nota pervenuta in data odierna con la quale la società VIRTUS RIVELLO dichiara di voler rinunciare al predetto ricorso;
P.Q.M.
• Conferma la decisione del G.S. di assegnare gara persa alla VIRTUS RIVELLO con il seguente punteggio: COMITATO S.MARIA – VIRTUS RIVELLO 6-0;
• Nulla disporsi per quanto concerne la tassa di reclamo.
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