COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 dell’ 1/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD VALSINNI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 14.12.2010 DEL CALCIATORE MAGNO GAETANO.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 dell’ 1/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD VALSINNI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 14.12.2010 DEL CALCIATORE MAGNO GAETANO. Letto il ricorso proposto dalla società ASD VALSINNI avverso la squalifica inflitta al calciatore MAGNO Gaetano pubblicata sul CU n. 17 del 14.12.2005 del Comitato Provinciale di Matera; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto richiesta, nonché il D.G.; Considerato che le argomentazioni difensive prodotte dalla reclamante non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali né nelle disposte audizioni; Considerato, inoltre, che il D.G. pur confermando il gesto del calciatore ai suoi danni, ne ha dato una descrizione tale da non far emergere una violenza particolare, pur nella sua gravità del gesto; Ritenuto, pertanto, corretto riqualificare, in base a quanto provato dall’istruttoria, l’episodio ai danni del D.G. non come particolarmente violento, così come del resto confermato dallo stesso D.G., anche alla luce di altri precedenti specifici; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo della società Valsinni riduce la squalifica inflitta al calciatore Magno Gaetano sino a tutto il 31.12.2008; - Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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