COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 dell’ 1/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIETRAGALLA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2006 DEL CALCIATORE ZACCAGNINO DONATO, PUBBLICATA SUL CU N.39 DEL 20.12.2005.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 dell’ 1/2/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIETRAGALLA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2006 DEL CALCIATORE ZACCAGNINO DONATO, PUBBLICATA SUL CU N.39 DEL 20.12.2005.
Letto il ricorso proposto dalla società PIETRAGALLA avverso la decisione del G.S. e relativa alla squalifica del tesserato ZACCAGNINO DONATO, pubblicata sul CU n. 39 del 2°.12.2005;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che il referto arbitrale evidenzia una condotta irriguardosa e minacciosa ai danni del D.G. da parte del calciatore Zaccagnino;
Ritenuto che l’episodio in oggetto non è, comunque, sfociato in una condotta violenta ai danni del D.G., anche per il fattivo intervento dei dirigenti della società reclamante, i quali, in sede di audizione, correttamente non negavano il comportamento poco ortodosso tenuto dal proprio tesserato, evidenziando, tuttavia, l’eccessività della sanzione inflitta in riferimento ai fatti ed a precedenti decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva in casi analoghi;
P.Q.M.
- in parziale accoglimento del proposto reclamo, visto l’art. 14/2bis del C.G.S., riduce la squalifica inflitta al calciatore Zaccagnino Donato sino a tutto il 22.02.2006;
- dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 dell’ 1/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIETRAGALLA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2006 DEL CALCIATORE ZACCAGNINO DONATO, PUBBLICATA SUL CU N.39 DEL 20.12.2005."