COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 dell’ 8/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BALVANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL CU N.35 DEL 7.12.2005 RELATIVA ALLA GARA BALVANO – FORZA MATERA.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 dell’ 8/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BALVANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL CU N.35 DEL 7.12.2005 RELATIVA ALLA GARA BALVANO – FORZA MATERA. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società BALVANO avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n. 35 del 7.12.2005 e relativa alla gara Balvano – Forza Matera; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltato il Presidente del Balvano che ne ha fatto espressa richiesta, così come si evince nel reclamo stesso; Considerato che a norma dell’art. 31 del C.G.S. il referto arbitrale, i rapporti degli assistenti dell’arbitro ed eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e che nella disposta audizione non sono emersi elementi tali da far venire meno le responsabilità della società reclamante; Ritenuta, pertanto, congrua l’ammenda inflitta dal G.S. in relazione ai fatti emersi; P.Q.M. - rigetta il ricorso e conferma le decisioni del G.S. riportate nel CU n. 35 del 7.12.2005; - dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it