COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 15/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARSICONUOVO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL CU N.41 DEL 4.1.2006 RELATIVA ALLA GARA PIETRAPERTOSA DOL LUCANE – MARSICONUOVO DEL 4.12.2005.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 15/2/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARSICONUOVO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL CU N.41 DEL 4.1.2006 RELATIVA ALLA GARA PIETRAPERTOSA DOL LUCANE – MARSICONUOVO DEL 4.12.2005.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società MARSICONUOVO avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n.41 del 4.01.2006 e relativa alla gara del 4.12.2005 tra il Pietrapertosa Dol Lucane ed il Marsiconuovo;
Rilevato che la società controinteressata, benché ritualmente informata del presente ricorso non ha fatto pervenire controdeduzioni di sorta;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta, nonché il D.G. nella seduta del 6.2.2006;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che dall’istruttoria espletata è emerso che al 23° del s.t. della gara, a seguito di una doppia espulsione conseguenza di un fallo violento e di una successiva reazione, scoppiava una rissa tra alcuni giocatori delle due squadre e che il D.G. individuava ed indicava con precisione nel proprio rapporto e nel successivo supplemento i calciatori espulsi;
Considerato, inoltre, che lo stesso D.G. ha precisato di aver espulso n.5 giocatori della società Pietrapertosa e 4 della società Marsiconuovo, pur ritenendo di non notificare i provvedimenti per ragioni di ordine pubblico e di aver ritenuto chiusa la gara per mancanza del numero minimo da parte della società Pietrapertosa;
Rilevato che, a norma dell’art. 73, terzo comma, una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad aver meno di sette calciatori partecipanti al gioco;
Ritenuto, inoltre, che il comportamento tenuto da alcuni calciatori delle due squadre è stato contrario ai principi di correttezza e lealtà sportiva sanciti dall’art.1 del C.G.S. e che le rispettive società sono responsabili del comportamento dei propri tesserati;
P.Q.M.
- accoglie il ricorso proposto e, per l’effetto, annulla la decisione del G.S., assegnando alla società Marsiconuovo gara vinta con il seguente punteggio:
PIETRAPERTOSA DOL LUCANE – MARSICONUOVO 0 – 3;
- infligge alla società Pietrapertosa ed alla società Marsiconuovo l’ammenda di
euro 200.00 ciascuna;
- dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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