COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 15/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRICARICO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.48 DEL 25.1.2006 RELATIVE ALLA GARA BALVANO – TRICARICO DEL 22.1.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 15/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRICARICO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.48 DEL 25.1.2006 RELATIVE ALLA GARA BALVANO – TRICARICO DEL 22.1.2006. Letto il reclamo proposto dalla società Tricarico avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n. 48 del 25.01.2006 e relative alla gara Balvano – Tricarico del 22.1.2006, con le quali veniva inflitta la squalifica ai calciatori Orsellini Glauco (5 gare), Gramegna Michele (4 gare) e Tolve Pancrazio (4 gare), nonché la squalifica all’allenatore Salomone Vincenzo (fino al 20.03.2006) e l’ammenda di € 500.00, con diffida; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne aveva fatto richiesta in data 13.2.2006; Considerato che dalla lettura degli atti ufficiali è emerso che, a fine gara, alcuni tesserati della società Tricarico attorniavano l’AA n.2 insultandolo e spintonandolo, e che tale comportamento è sicuramente censurabile perché in contrasto con quanto stabilito dall’art. 1; Rilevato che il suddetto AA riferisce di essere stato colpito da persona non identificata con un pugno al labbro; Considerato che lo stesso AA non ha riconosciuto l’autore del gesto violento ai suoi danni, gesto, peraltro, sicuramente riconducibile ad un tesserato del Tricarico che in quel momento lo attorniavano; Ritenuta, pertanto, congrua la sanzione inflitta dal GS sia alla società Tricarico, per responsabilità oggettiva, che all’allenatore Salomone Vincenzo, mentre, nel dubbio di quanto su esposto, appare eccessiva quella inflitta ai calciatori; P.Q.M. - conferma la squalifica al signor Salomone Vincenzo fino al 20.03.2006 e l’ammenda inflitta alla società Tricarico di € 500.00 con diffida; - a parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce le squalifiche inflitte ai calciatori Orsellini Glauco, Gramegna Michele e Tolve Pancrazio a 3(tre) giornate effettive di gara; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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