COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 15/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RUOTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL SIGNOR QUARANTA MARCO DELLA SOCIETA’ CALCIO REAL MELFI SCHIERATO NELLA GARA CALCIO REAL MELFI – RUOTI DEL 5.2.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 15/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RUOTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL SIGNOR QUARANTA MARCO DELLA SOCIETA’ CALCIO REAL MELFI SCHIERATO NELLA GARA CALCIO REAL MELFI – RUOTI DEL 5.2.2006. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Ruoti avverso il risultato della gara di II^ categoria Calcio Real Melfi – Ruoti del 5.2.2006, per posizione irregolare del calciatore Quaranta Marco del Calcio Real Melfi; Letti gli atti ufficiali ed, in particolare, il C.U. n. 46 del 18.01.2006 dal quale si evince che il signor Quaranta Marco è stato squalificato, nella gara Calcio Real Melfi- Ginestra Candida del 15.01.2006, per 3(tre) giornate complessive, di cui 2(due) inflitte per espulsione ed 1(una) per IV ammonizione; Preso atto che il Quaranta ha scontato soltanto due delle tre giornate di squalifica, per non essere stato schierato nelle gare Calcio Real Melfi-Inter Club Walter Zenga del 22.1.2006 e Real San Chirico Nuovo-Calcio Real Melfi del 29.01.2006; Rilevato, invece, che il Quaranta Marco è stato regolarmente schierato – con il numero 6 - nella gara Calcio Real Melfi-Ruoti del 5.2.2006, senza averne titolo in quanto ancora in costanza di squalifica; P.Q.M. - in accoglimento del ricorso presentato, assegna alla società Ruoti la vittoria della gara con il seguente punteggio: Calcio Real Melfi – Ruoti 0-3; dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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