COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 23 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NOVA GAUDIANA – GARA NOVA GAUDIANA /S.PIO DEL 5.2.06 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 70 del 23 febbbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO NOVA GAUDIANA – GARA NOVA GAUDIANA /S.PIO DEL 5.2.06 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, da un attenta lettura degli atti ufficiali, non emerge alcuna incongruenza o contraddittorietà circa gli accadimenti ivi narrati. Inoltre, la società non ha prodotto alcuna circostanza, o prova, idonea a confutare, od attenuare, le infrazioni addebitate ai suoi tesserati, limitandosi ad affermazioni e puntualizzazioni prive di riscontro obiettivo. Pertanto, le decisioni adottate dal Giudice Sportivo nei confronti dei calciatori De Mare Maurizio, Di Marino Antonio e Miele Gennaro vanno integralmente confermate. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto ed ordina incamerarsi la tassa reclamo, previo addebito sul conto della società.
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