COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 23 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.ANASTASIA – GARA S.ANASTASIA / S.PIO DELL’8.1.06 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 70 del 23 febbbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.ANASTASIA – GARA S.ANASTASIA / S.PIO DELL’8.1.06 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, in via preliminare, sentito l’arbitro a chiarimenti, scioglie la riserva, di cui alla delibera, relativa alla riunione del 6 febbraio 2006, pubblicata sul C.U. n. 68 del 16 febbraio, pag. 1738. Invero, nella richiamata delibera, era stato respinto il reclamo della società Sant’Anastasia, in ordine alla richiesta di riduzione della squalifica a carico del calciatore Schiavone Pasquale ed era stato disposto il rinvio, delle decisioni sulle altre richieste, all’esito dell’audizione del direttore di gara. L’arbitro, audito da questa C.D., ha confermato in toto ed in modo assoluto quanto indicato nel rapporto di gara. Dalle sue suppletive dichiarazioni è stata, dunque, confermata la piena responsabilità dell’allenatore La Manna Vincenzo e del calciatore Parisi Francesco, in relazione all’atteggiamento ingiurioso ed irriguardoso, a fine gara, nei confronti del direttore di gara medesimo. Pertanto, appaiono congrue le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto ed ordina incamerarsi la tassa reclamo, mediante addebito sul conto della società.
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