COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 23 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO R.U.S.VICO – GARA R.U.S. VICO / BRUXIANUM DEL 7.01.06 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 70 del 23 febbbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO R.U.S.VICO – GARA R.U.S. VICO / BRUXIANUM DEL 7.01.06 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dalle suppletive dichiarazioni dell’arbitro, si evince con chiarezza che a svolgere le funzioni di assistente di parte, per tutta la gara, è stato Maglione Eduardo, regolarmente inserito in distinta. La persona estranea, allontanata dall’arbitro prima dell’inizio della gara, non ha mai preso parte alla gara per fungere da assistente di parte, come dichiarato dall’arbitro nell’audizione presso questa Commissione Disciplinare. Pertanto, non si è in presenza di irregolarità della gara, come assunto dalla reclamante. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto ed ordina incamerarsi la tassa reclamo, mediante addebito sul conto della società.
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