COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 23 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.FRANCESCO AI CASILLI – GARA S. FRANCESCO CASILLI / P.R. OTTAVIANO DEL 19.11.2005 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 23 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.FRANCESCO AI CASILLI – GARA S. FRANCESCO CASILLI / P.R. OTTAVIANO DEL 19.11.2005 – 3^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, il calciatore Giugliano Giuseppe nato il 13.10.1962 (risulta tesserato dal 24.11.2005), mentre i calciatori DubKovetskyy Avdriy nato il 2.10.1975 e Allocca Alfonso nato il 26.8.1985 risultano tesserati dal 20.1.2006 per la società PR Ottaviano, in data successiva alla gara in epigrafe, inoltre, il calciatore Caldarelli Fernando nato il 19.10.1986 (non risulta tesserato). Pertanto, i predetti nella gara dcel 19.11.2005 erano in posizione irregolare; P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società PR Ottaviano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nulla per la tassa non versata.
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