COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 23 febbbraio 2006 Decisione del Giudice Sportivo GARA CLUB PARADISO ACERRA C5 – FUTSAL GLADIATOR DEL 18/2/06
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 70 del 23 febbbraio 2006
Decisione del Giudice Sportivo
GARA CLUB PARADISO ACERRA C5 – FUTSAL GLADIATOR DEL 18/2/06
Il G.S., letto il referto arbitrale, l’allegato allo stesso ed acquisito agli atti il rapporto dell’osservatore arbitrale debitamente trasmesso a questo Giudice, rileva che: l’arbitro dopo aver effettuato il riconoscimento dei calciatori inseriti in distinta, invitava il portiere della squadra locale a cambiare la maglia poiché della stesso colore della divisa degli arbitri. Lo stesso a seguito di tale invito assumeva atteggiamento ingiurioso nei confronti degli arbitri. A questo punto l’arbitro comunicava al capitano della società Club Paradiso Acerra C5 l’inibizione a partecipare alla gara del portiere sig. Barbato Donato che era quindi da ritenersi espulso. Il capitano Incoronato Alfredo assumeva ancch’egli atteggiamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro, spintonandolo ripetutamente. Nel frattempo tutti i calciatori e dirigenti della società Club Paradiso Acerra C5 entravano nello spogliatoio dell’arbitro e assumevano atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro ed un estraneo lo minacciava l’arbitro di morte se non avesse desistito dalla propria decisione preannunciando allo stesso che avrebbe aperto i cancelli di divisione del campo per far entrare i tifosi nello spogliatoio. A questo punto non essendo presente la Forza Pubblica l’arbitro riusciva ad allontanare tutti dagli spogliatoi e chiamava la F.P. che valutata la situazione, non essendovi i presupposti per dare inizio alla gara, decidevano di andare via scortati dalla P.S.; inoltre, dal rapporto dell’Osservatore Arbirtrale opportunamente acquisito agli atti emerge che il portiere della società Club Paradiso Acerra, riferiva ad alcuni spettatori di non poter partecipare alla gara poiché espulso per il comportamento su descritto nei confronti dell’arbitro, ed inoltre riferiva che avrebbe inseguito gli arbitri per “farli neri di botte”. Inoltre. riferisce l’O.A. che nello spazio antistante gli spogliatoi molte persone tra cui anche calciatori e dirigenti della società Club Paradiso Acerra minacciavano di seguire gli arbitri e picchiarli se non avessero fatto iniziare la gara. Solo grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine gli arbitri riuscivano ad allontanarsi dal terreno di gioco. Per tutto quanto su esposto in applicazione dell’art. 12 CGS;
DELIBERA
di infliggere alla società Club Paradiso Acerra la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, di squalificare il campo della società Club Paradiso Acerra per due gare effettive con obbligo di disputa, in campo neutro, a porte chiuse, nonché l’ammenda di € 350.00. Per i provvedimenti nei confronti dei singoli si rimanda alla camicia di gara.