COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 22.02.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CUSSIGNACCO-LAVARIANMORTEAN DEL CAMPIONATO JUNIORES DEL 12 .11. 2005.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 22.02.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CUSSIGNACCO-LAVARIANMORTEAN DEL CAMPIONATO JUNIORES DEL 12 .11. 2005. - Ricordato che nel ricorso la società A.S.D. CUSSIGNACCO ha lamentato che il provvedimento di perdita della gara per 0-3 adottato dal Giudice di primo grado è da considerarsi inappropriato perché non giustificato da quanto avvenuto sul campo e conseguenza di valutazioni errate da parte dell’arbitro; - Considerato che, per meglio comprendere gli avvenimenti che hanno determinato il provvedimento in discussione e a chiarimento del referto e del supplemento, questa Commissione ha sentito l’arbitro al fine di fugare le perplessità suscitate dal contenuto generico e non chiarificatore dei due documenti qui di seguito riassunto. - Nel primo documento (referto) l’arbitro ha riferito che a seguito di suoi provvedimenti disciplinari per fatti di gioco si innescava una rissa tra i giocatori nel corso della quale distingueva solamente i comportamenti di quelli (il n° 1 del Lavarianmortean, Biriukov e il n° 2 del Cussignacco, Lleshaj) destinatari degli altri provvedimenti disciplinari riportati nella decisione del primo Giudice. Ha altresì sottolineato di non aver corso alcun pericolo. - Nel secondo documento (supplemento) l’arbitro ha ribadito quanto sopra, precisando di non essere riuscito a riconoscere con certezza nessuno degli altri giocatori (non tutti) che si spintonavano reciprocamente e di non essere riuscito a far riprendere il gioco malgrado avesse intimato a giocatori e dirigenti delle due squadre di calmarsi. - Nel corso dell’audizione l’arbitro, confermando sostanzialmente quanto già riportato nei due documenti suindicati, non ha apportato alcun nuovo elemento che consenta una corretta valutazione dei fatti per cui le perplessità sul suo operato non sono state fugate. In particolare ha precisato che “…nella bolgia generale ho chiamato i capitani delle due squadre: quello del Lavarianmortean se ne è andato senza collaborare, quello del Cussignacco, che avevo già interessato prima perché tenesse la squadra calma, non ha collaborato e se ne è andato anche lui assieme a tutti gli altri giocatori. A quel punto, mancando collaborazione dai due capitani, ho interrotto definitivamente la gara.” - Richiamato l’art 12 del C.G.S. che al comma 4 prevede che: “Quando si siano verificati, nel corso della gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara.”, questa Commissione ritiene di dover fare le seguenti considerazioni sui fatti esposti e sullo stesso comportamento dell’arbitro. 1 - Poiché l’arbitro non é stato oggetto di contestazione e non ha corso alcun pericolo, è logico ritenere che si trovasse in uno stato d’animo assolutamente tranquillo e tale da consentirgli di osservare e valutare serenamente quanto stava accadendo. Appare quindi inspiegabile che, per quanto ci fosse confusione in campo, egli non sia riuscito a individuare alcun altro dei giocatori impegnati nel “parapiglia” oltre ai già citati Biriukov e Lleshaj. 2 - Con riferimento a quest’ultimo aspetto, ricordato che il capitano è anche responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra (commi 3 e 4 dell’art. 73 delle N.O.I.F.), va evidenziato che la regola del gioco n° 12 prevede che deve essere ammonito un giocatore che si renda colpevole di comportamento antisportivo o abbandoni deliberatamente il terreno di giuoco senza il preventivo assenso dell’arbitro. Nel caso in esame, malgrado ne ricorressero i presupposti, nulla risulta dagli atti arbitrali. 3 - La CAF ha più volte affermato che la facoltà concessa all’arbitro di interrompere una gara (vedi regola 5 e art. 64 delle N.O.I.F.) deve essere utilizzata solo “…quando abbiano a verificarsi fatti o situazioni particolari ed eccezionali che, con valutazione serena ed obiettiva, possano essere ritenuti pregiudizievoli per l’incolumità fisica degli ufficiali di gara.” oppure “…in presenza di una situazione di incertezza e di turbativa immanente, grave ed oggettiva e non ovviabile col riscorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo.” Pertanto, é convincimento di questa Commissione che l’arbitro abbia subito gli eventi senza adottare un’azione più incisiva, specialmente nei confronti dei capitani, volta a far rispettare le regole e a cercare di riportare l’ordine in campo per riprendere la gara, con l’adozione di quei doverosi provvedimenti sopra riferiti e che la situazione venutasi a creare in campo, non determinata da fattori esterni, o pregiudizievoli per la sua incolumità, che facessero ritenere sicuramente impossibile la prosecuzione del giuoco, non sia stata da lui gestita con adeguata autorevolezza e perciò DISPONE - la ripetizione della gara demandando al Comitato organizzatore ogni conseguente adempimento di competenza. La Commissione Disciplinare del Comitato Regionale del F.V.G., costituita dal cav. Alberto DE COLLE (Presidente), dall’avv. Andrea Bonato Fabris e dal rag. Mario Delich e con la partecipazione, per quanto di competenza, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano GIORDANO, nel corso della riunione del 16 febbraio 2006, ha assunto la seguente decisione:
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